In questa sezione vengono pubblicate le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Ad oggi non sono state riscontrate irregolarità nella comunicazione dei dati da parte dei titolari di cariche politiche dell’ente.
In merito alla mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali – vedasi art. 14 del D.Lgs. 33/2014), l’autorità competente a contestare la violazione al titolare di carica politica che ha omesso la comunicazione dei propri dati è ora l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
La contestazione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge (500,00 € di cui al primo comma dell’art. 47 del D.Lgs. 33/2014), viene effettuata dopo gli opportuni accertamenti disposti dall’ANAC anche per il tramite del Responsabile della Trasparenza del Comune.
I soggetti deputati a riscontrare la mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte degli organi di indirizzo politico, nonché tenuti ad effettuare la conseguente segnalazione all’ANAC, sono il Responsabile della Trasparenza e l’organismo indipendente di valutazione (per il Comune di Seregno: Nucleo di Valutazione).
Riferimenti normativi: delibera dell’ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 e comunicato del Presidente dell’ANAC del 25 maggio 2015. Si intende quindi superato il precedente regolamento comunale che disciplinava il procedimento sanzionatorio ai sensi della delibera CiVIT (ora ANAC) n. 66/2013.
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024